COMUNICATO STAMPA – 20 marzo 2008
POSTE ITALIANE SpA in giudizio.
2008, Nella fattispecie contrattuale Do ut
facias pare non esistere per le Poste Italiane Spa
perché il loro legale ha ribadito che il cliente deve firmare un contratto,
pagare la spedizione ma loro non sono tenuti a dare alcun riscontro sull’esito
del servizio oggetto del contratto visto che, testuali parole, consegnano
milioni di corrispondenze e certo non sanno che fine fanno 200.000 riviste e
45.000 lettere.
4 febbraio
2008, l’Associazione Nazionale Coordinamento
Camperisti, rappresentata e difesa dall’Avv. Giampaolo Pacini di Firenze,
ha inoltrato al Tribunale di Firenze un
Ricorso ex art. 700 c.p.c. contro la società Poste Italiane SpA. essendo risultata
inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte (non avevano provveduto alla consegna, né delle lettere contenenti i
bollettini, né dei tre numeri della rivista inCAMPER, né delle lettere posta
prioritaria contenenti la tessera dell’associazione e/o vi aveva provveduto,
nel migliore dei casi, con intollerabile ritardo).
19 marzo 2008, all'udienza le Poste
Italiane SpA hanno depositato la comparsa di costituzione e risposta. dove
contestano i presupposti del richiesto provvedimento d'urgenza e affermano che
il servizio di "Posta Target Magazine", dedicato a coloro che
spediscono un numero rilevante di riviste e buste, è snello e veloce a fronte
di un prezzo basso, ma che in nessuna
parte della convenzione stipulata tra le parti esiste un impegno di Poste a
certificare l'avvenuta consegna. In parole povere per loro non esiste la convenzione
sottoscritta dove all'articolo 8 è espressamente previsto che le Poste sono responsabili nei confronti del Cliente
dei danni derivanti dalla esecuzione delle attività connesse e comunque esclusivamente
a titolo di mancata o parziale distribuzione del materiale. In tal caso
l'eventuale rimborso sarà pari ai corrispettivi versati dal cliente per il
quantitativo di merce non consegnato. L’Avv. Pacini ha fatto presente al
Giudice questa circostanza, così come altre, che individuano un preciso obbligo
delle Poste Italiane SpA di dire, quantomeno, l'entità materiale di quanto NON
è stato effettivamente consegnato ai destinatari. Diversamente non si comprende
come potrebbero le Poste Italiane SpA restituire i corrispettivi pagati. Infine,
non si comprende come detta Società non tenga conto che l'apposita convenzione sottoscritta
individua diritti e soprattutto obblighi per entrambe le parti, non solo per il
cliente. Secondo l'aberrante ricostruzione di controparte, in parole povere, le
Poste Italiane SpA avrebbero solo diritti (percepire
il prezzo del servizio) e l'utente avrebbe solo obblighi tanto da non poter
chiedere alcun riscontro sull'effettivo svolgimento di un servizio per cui sono
sati pagati ben 80.000,00 euro mettendo a rischio la sopravvivenza
dell’Associazione per le mancate consegne.
Al Giudice la sentenza.
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